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Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici per la protezione dei lavoratori ai sensi del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.lgs.159/2016. Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, Dirigenti sicurezza, Formatori Area 2.

22 Marzo 2019

La valutazione dei rischi specifici da esposizione a campi elettromagnetici, dai campi statici fino alle microonde (0Hz-300GHz), anche dopo tutti gli avvicendamenti normativi degli ultimi 12 anni e tanto più con la riformulazione del Capo IV e dell’Allegato XXXVII del Titolo VIII del D.lgs.81/2008 in vigore dal 2 settembre 2016, richiede un impegno stringente sia in relazione alle nuove disposizioni tecniche e normative sia in considerazione che l’omessa o errata valutazione dei rischi con le relative misure di prevenzione e protezione comporta pesanti sanzioni penali, non solo per il datore di lavoro.
Il processo è complesso e richiede specifiche conoscenze in materia e adeguata qualificazione (art.181 comma 2 del D.lgs.81/08, sanzionato) di tutte le figure coinvolte nel processo valutativo (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RLS, consulenti) in riferimento alle tipologie di sorgenti e alle applicazioni, alle misurazioni, agli effetti sulla salute, ai nuovi livelli d’azione e limiti di esposizione da considerare, ai sistemi di prevenzione e protezione da adottare, agli interventi di risanamento e relative verifiche con problematiche e criticità inerenti calcoli, stime e misurazioni, nonché difficoltà nell’interpretazioni dei risultati e nelle modalità di valutazione per mezzo degli indici di esposizione per i confronti rispetto agli standard.

Una parte del corso verrà dedicata agli aspetti di valutazione del rischio connessi con l’utilizzo della risonanza magnetica per scopi medici, focalizzandone le principali criticità ed evidenziando le più efficaci strategie prevenzionistiche alla luce del decreto ministeriale 10/08/2018 in vigore dal 10 novembre 2018.

La qualificazione del valutatore CEM
L’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 prevede che la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici venga fatta da “personale qualificato” e “con specifiche conoscenze in materia”. In proposito le indicazioni operative del Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome stilato con INAIL e ISS indicano i requisiti “raccomandati” per valutare la qualificazione del valutatore delle esposizioni CEM “esimenti” per il datore di lavoro riguardo alla “culpa in eligendo” nella scelta del valutatore qualificato e al tempo stesso tutelano il valutatore rispetto alla “culpa in contrahendo” definendo conoscenze e competenze specifiche.

Le nuove disposizioni normative
Le disposizioni in materia di “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici“, previste dal Capo IV del Titolo VIII “Agenti fisici” del D.lgs.81/2008 e dall’Allegato XXXVI, sono state completamente riscritte e sono finalmente cogenti con l’entrata in vigore dal 2 settembre 2016 del D.lgs. 159/2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Le precedenti disposizioni facevano riferimento alla direttiva 2004/40/CE che non è mai entrata in vigore ed è stata abrogata dalla direttiva 2013/35/UE inerente le “disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”. Infatti la direttiva 2004/40/CE fin dalla sua pubblicazione aveva evidenziato difficoltà nell’applicazione, soprattutto nel settore medico (per il potenziale impatto della direttiva sull’uso di procedure mediche di diagnostica per immagini basate sulla Risonanza Magnetica) e anche su talune attività industriali.

Di fatto sono stati modificati/sostituiti i precedenti articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212, 219 e l’allegato XXXVI del decreto 81/08 ed è stato aggiunto l’articolo 210 bis. Di conseguenza sono variate le modalità di valutazione delle esposizioni professionali ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (da 0Hz a 300 GH) e gli eventuali rischi associati e sono variati i valori limite di esposizione e il modo di interpretarli nonché le responsabilità di datori di lavoro, dirigenti, RSPP, consulenti. Pertanto le valutazioni effettuate prima del 2 settembre 2016 e il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare vanno rivisti sulla base del nuovo decreto.

Attività interessate
La gamma delle imprese, delle attività e delle attrezzature coinvolte è ampia: utilizzo di sistemi a radiofrequenze e/o microonde anche per prove non distruttive; forni a microonde industriali (anche mense aziendali), telefoni cordless e cellulari aziendali; schermi dei computer; linee ad alta tensione; ripetitori radio-televisivi o per telefonia mobile (stazioni radiobase); sistemi per saldatura dielettrica e trattamenti termici a induzione elettromagnetica; apparati elettromedicali per diatermia (marconiterapia, radarterapia, magnetoterapia), risonanza magnetica, chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza e terapia con stimolazione magnetica transcranica-SMT (con esposizione di pazienti, personale medico, infermieristico e tecnico); apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni, sistemi per fusione molecolare), ecc.

La disciplina prevede che il datore di lavoro valuti i rischi derivanti da esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici “in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”. Le misure adottate vanno adattate alle esigenze dei lavoratori “appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio incluse le donne in stato di gravidanza e i minori”. I lavoratori esposti ai rischi vanno informati e formati.

La frequenza è obbligatoria per il 90% delle ore di formazione ed è prevista, al termine della giornata ed in orario extra-didattico e in forma aggiuntiva, l’effettuazione obbligatoria di una prova di verifica dell’apprendimento.

Destinatari
Datori di lavoro, RSPP,ASPP, Dirigenti sicurezza, Consulenti

Programma
1-Il nuovo Capo IV del Titolo VIII del D.lgs.81/2008 alla luce del D.lgs.159 del 1 agosto 2016 e le norme tecniche armonizzate applicabili alle sorgenti di campi elettromagnetici.

Gli obblighi del datore di lavoro
La valutazione del rischio e l’aggiornamento della valutazione
Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori esposti, soprattutto di quelli particolarmente sensibili al rischio
La disciplina inerente l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori
Il ruolo del medico competente
I requisiti degli RSPP e dei consulenti che effettuano la valutazione dei rischi CEM

2-Il sistema di tutela dei lavoratori e quello della popolazione e dell’ambiente rispetto all’esposizione elettromagnetica:

Confronto tra il Titolo VIII Capi I e IV del D.Lgs.81/2008, la Legge 36/2001, i due DPCM 8 luglio 2003 (tutela della popolazione)

3-Identificazione delle situazioni espositive e valutazione dei rischi nelle diverse applicazioni:

Campo elettromagnetico e unità di misura; sorgenti occupazionali e ambientali
Norma CEI EN 50499 tabelle 1 e 2 (“White List” e “Black List”)
Guide pratiche di supporto alla valutazione
Fattori di rischio delle diverse tipologie di impianti. Entità delle esposizioni professionali
Quando ricorrere a calcoli (modelli previsionali) e/o misure
Tecniche di misura: di esposizione e dosimetriche e loro criticità
Tecniche di riduzione dell’esposizione: calcoli, schermature, provvedimenti organizzativi
Strumenti da usare nelle diverse applicazioni per misure in banda larga, in banda stretta, misure di correnti indotte.

4-I nuovi adempimenti previsti per la Risonanza Magnetica (RM) e la figura dell’Esperto Responsabile per la sicurezza e la qualità RM (ER-RM) ai sensi del DM 10 agosto 2018 in vigore dall’11 novembre 2018.

5-Effetti sulla salute: diretti e indiretti:

Effetti fisici, biologici, sanitari a breve e lungo termine
Indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Verifica finale dell’apprendimento

Date, orario e sede
22 marzo 2019 – Orario: 9.00-13.00/14.00-18.00
Unione Industriali Savona – Via Gramsci, 10 – Savona

Docente
Prof.ssa Luisa BIAZZI – Università di Pavia, Consigliere e Past President ANPEQ-Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in radioprotezione (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti).

Quota di partecipazione
Euro 290,00 + IVA (22%) per le aziende associate all’Unione Industriali di Savona
Euro 390,00 + IVA (22%) per le aziende non associate all’Unione Industriali di Savona

La quota è da intendersi al netto delle spese accessorie (bolli, bonifico bancario, ecc.) e dovrà essere versata entro la data di inizio del corso a Centroservizi S.r.l. (P.Iva 00861910099) e comunque a seguito di conferma dello svolgimento da parte della Segreteria Organizzativa.

Si evidenzia che in ogni caso il rilascio dell’attestato di frequenza avverrà successivamente al pagamento della quota di adesione.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:

bonifico bancario da effettuarsi sul c/c n° 000000534680 intestato a Centroservizi S.r.l. – Savona (P.IVA. 00861910099) presso BANCA CARIGE SPA – Agenzia n. 7 Via Gramsci 62 – Savona – ABI 06175 – CAB 10607 – CIN: S – IBAN: IT97S0617510607000000534680 – BIC : CRGEITGG. Tale conto corrente deve essere inteso quale quello dedicato ai sensi dell’art.3 della L.n.136/2010

Per 3 o più partecipanti della stessa azienda viene praticato uno sconto del 10%.

Sono inoltre previste convenzioni – abbonamenti e condizioni agevolate per iscrizioni multiple. Per informazioni contattare la Segreteria.

Disdetta iscrizione
Qualora non prevenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento, verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
In ogni momento è possibile sostituire il partecipante

Segreteria Organizzativa
Vilma Ferrari – Unione Industriali Savona – Area Economia d’Impresa
Tel. 019 85531 Fax 019 821474 e-mail:ferrari.v@uisv.it

Luogo

Unione industriali Savona
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